Durata eccessiva dei processi in Germania

Durata eccessiva dei processi in Germania – proposta di legge*

I

La durata eccessiva dei processi è un problema non soltanto in Italia, ma anche in altri Stati europei; tra essi figura pure la Germania, nonostante il numero complessivo di magistrati (ivi compresi i PM) sia stato aumentato a 36.000. Le condanne della Germania da parte della Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strassburgo, in aumento negli ultimi anni (soprattutto per violazione dell’art. 6, 1° comma, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950), hanno indotto le autorità federali germaniche a prevedere, da un lato, un sistema di sollecito e, dall’altro lato, il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, in favore di chi lamenta una durata eccessiva del procedimento, non imputabile a fatto del richiedente, ma dell’autorità giudiziaria o di terzi.

II

Il 18.8.2010 il Governo federale, su proposta del Ministro della Giustizia, ha trasmesso al Parlamento federale una proposta di legge contenente misure per garantire ai cittadini una durata ragionevole dei processi ed il risarcimento dei danni nei casi in cui la decisione tarda eccessivamente. Il diritto ad ottenere una decisione giudiziaria entro un termine ragionevole, è previsto dall’art. 19, comma 4° e  20,  comma 3°, del Grundgesetz (Costituzione federale) e dall’art. 6, 1° comma, della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950.

Attualmente, in Germania, non è previsto un rimedio specifico contro la durata eccessiva dei processi. La proposta di legge suddetta prevede il diritto al risarcimento dei danni, materiali e non, derivati da “ueberlange Verfahrensdauer”. Nella valutazione della stessa si tiene conto, tra l’altro, della complessità del procedimento, del comportamento delle parti e di terzi. Il danno non patrimoniale viene presunto – con conseguente esenzione dell’onere della prova – ed è quantificato in Euro 1.200 per ogni anno di durata eccessiva, ingiustificata.

III

In media, dalla Germania, pervengono annualmente alla CEDU di Strassburgo ca. 2.000 ricorsi e 4.000 devono ancora essere decisi. Tra il 1998 ed il 2001, la CEDU ha emesso 31 condanne contro la Germania per violazione della Convenzione europea per i Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali; dal 1999 al 2007, le condanne sono state 60 e nel 2008, sette.

Le 60 condanne sono state emesse in gran parte per violazione dell’art. 6, 1° comma,  della Convenzione sopra menzionata (durata eccessiva dei processi). Da notare è che la CEDU ha condannato la Germania non soltanto per processi, la cui durata ha oltrepassato il decennio, ma anche per alcuni procedimenti che sono stati definiti entro 4 anni.

Presupposto per l’ottenimento del risarcimento dei danni, è che l’interessato abbia sollecitato l’autorità giudiziaria – dinanzi alla quale pende il procedimento – a definirlo. Il sollecito può essere ripetuto soltanto decorsi almeno 6 mesi dal precedente. Se per effetto della proposizione di un gravame, il procedimento prosegue dinanzi ad un’autorità giudiziaria di grado diverso e se anche questo giudice ritarda nella decisione, il sollecito deve essere ripetuto anche dinanzi a quest’autorità giudiziaria.

IV

La richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta nel termine perentorio di 6 mesi dal passaggio in giudicato della decisione “ritardata”. L’azione giudiziaria va proposta nei confronti del “Land”, al quale appartiene l’autorità giudiziaria resasi responsabile del ritardo nella decisione; nei confronti del Bund, se si tratta di autorità giudiziaria federale.

Competente, nel primo caso, è la corte d’appello, nella cui circoscrizione ha sede l’autorità giudiziaria “ritardataria”; nel secondo caso, il Bundesgerichtshof. Dinanzi alla corte d’appello, la parte deve essere obbligatoriamente assistita da un difensore e davanti al Bundesgrichtshof, da uno dei sedici difensori appositamente abilitati al patrocinio dianzi a quest’autorità giudiziaria. Per quanto concerne le norme procedimentali che troveranno applicazione in sede di richiesta di risarcimento dei danni dinanzi alla corte d’appello, esse sono quelle previste dal codice di procedura civile per il giudizio di 1° grado.

V

Contro le decisioni della corte d’appello è ammessa la “Revision” (si veda in proposito il mio articolo su tale mezzo di impugnazione, pubblicato su “Filodiritto”). Il procedimento, nel quale si è verificato il ritardo nella decisione e che da diritto al risarcimento del danno, può essere non soltanto un procedimento penale o civile, ma anche un procedimento di volontaria giurisdizione o un “Bussgeldverfahren”; non invece  una procedura fallimentare.

VI

Una norma transitoria prevede che il risarcimento dei danni può essere richiesto anche con riferimento a procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’emananda legge. Per quanto concerne procedimenti già definiti, alla richiesta risarcitoria, secondo il disegno di legge governativo, può essere data seguito soltanto qualora sia già stata adita la CEDU oppure se il termine per proporre il ricorso alla stessa non è ancora scaduto.


*Dott. Armin Kapeller – Consigliere pr. la Corte d’Appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano.