Gli operatori giudiziari appartengono alle seguenti categorie: giudici, procuratori della Repubblica, cancellieri, ufficiali giudiziari, avvocati e notai.
Non esiste più in Italia la categoria dei procuratori legali e non vi sono altre figure professionali cui è demandata l’amministrazione della giustizia.
I giudici esercitano il potere giurisdizionale e si dividono in giudici professionali (cosiddetti togati) assunti per concorso e rientranti nella categoria dei pubblici funzionari, giudici onorari (giudici di pace, giudici onorari di Tribunale e giudici onorari aggregati) che esercitano le funzioni a titolo personale e temporaneo, senza essere inseriti nel ruolo della magistratura ordinaria. Essi sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura in base ad una valutazione dei titoli posseduti.
I giudici togati sono retribuiti mediante stipendio corrisposto mensilmente dallo Stato, l’ammontare del quale varia a seconda delle fasce di anzianità.
I giudici onorari sono retribuiti con pagamento una tantum in relazione alle udienze tenute ed alle sentenze depositate.
Alle Procure della Repubblica costituite presso la Corte di Cassazione, presso le Corti d’Appello e presso i Tribunali sono addetti magistrati che esercitano le funzioni inquirenti.
Essi sono assunti mediante concorso, che è lo stesso previsto per i giudici e sono retribuiti nello stesso modo dei giudici.
Alle Procure presso i Tribunali sono anche addetti magistrati onorari (vice procuratori onorari) che svolgono funzioni di pubblico ministero in udienza. Essi sono nominati per titoli e percepiscono solo le indennità stabilite per la partecipazione a ciascuna udienza.
I cancellieri e gli ufficiali giudiziari sono pubblici funzionari assunti per concorso e facenti parte dei dipendenti dello Stato, e come tali vengono retribuiti.
Gli avvocati ed i notai sono professionisti privati.
I primi sono abilitati all’esercizio della professione legale a seguito di esame di abilitazione indetto dal Ministero della Giustizia che si svolge annualmente presso le singole Corti d’Appello.
I notai sono nominati a seguito di concorso pubblico nazionale, indetto e tenuto presso il Ministero della Giustizia.
L’accesso alle professioni suddette è disciplinato per legge. I magistrati (giudici o pubblici ministeri) godono di piena autonomia ed indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni, secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana. Tutti gli operatori di giustizia sono obbligati ad osservare determinate norme di condotta sul piano deontologico.
I magistrati togati (che, come detto, comprendono giudici e pubblici ministeri) si distinguono solo per anzianità, cui corrispondono diverse fasce di retribuzione. La progressione in carriera dei magistrati comprende le seguenti qualifiche: uditore giudiziario, magistrato di Tribunale, magistrato di Corte d’Appello, Magistrato di Cassazione, Magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori.
Gli avvocati si distinguono in avvocati ordinari ed avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione.
Anche i cancellieri e gli ufficiali giudiziari si distinguono in ordinari e dirigenti.
I notai non presentano al loro interno alcuna distinzione.
Il patrocinio legale è obbligatorio in tutti i giudizi tranne quelli che si svolgono davanti al giudice di pace.
Gli ordini professionali hanno funzioni di vigilanza sugli iscritti ed esercitano nei loro confronti il potere disciplinare.
Gli stranieri possono esercitare la professione legali di avvocato previo riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Paese di provenienza ai sensi delle Direttive CE n. 89/48 e n. 98/5.
Le Direttive anzidette sono state recepite con decreto legislativo n. 115/92 e con decreto legislativo n. 96/2001.
L’esercizio della professione legale in Italia è consentita a coloro che, dopo avere ottenuto il titolo di abilitazione professionale presso i rispettivi Paesi di origine, osservino le altre condizioni stabilite nei decreti legislativi sopraindicati. In questi ultimi sono anche stabilite le condizioni per il riconoscimento dei diplomi conseguiti all’estero.
*Fonte: Commissione Europea
la titolarità del diritto di autore/la proprietà del testo competono alle Comunità europee. Soltanto la legislazione europea pubblicata nell’edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è da considerarsi autentica.
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